Tre raccomandazioni da Bruxelles su recempimento direttiva efficienza
Sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale europea tre raccomandazioni della Commissione Ue che forniscono orientamenti su obblighi di risparmio, potenziale riscaldamento-raffrescamento e contabilizzazione e fatturazione.
Ricordiamo che la direttiva 2018/2002/Ue ha apportato delle modifiche alla direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica. Tali modifiche devono essere recepite dagli Stati membri entro il 25 giugno 2020.
In vista dell'iter normativo che gli Stati europei si apprestano a mettere in atto per il recepimento, la Commissione europea ha voluto fornire assistenza ai medesimi Stati con tre raccomandazioni, dedicati a tre diversi temi. Vediamoli nel dettaglio.
Obblighi di risparmio
Con la Raccomandazione n. 2019/1685/Ue, la Commissione fornisce orientamenti rispetto ad alcune prescrizioni specificate agli articoli 7, 7bis e 7ter e nell’allegato V della direttiva 2012/27/Ue, come modificata dalla direttiva 2018/2002/Ue. In particolare, le raccomandazioni riguardano il calcolo dei risparmi energetici, la definizione di misure politiche ammissibili e la comunicazione corretta dei risparmi energetici conseguiti, più una serie di chiarimenti e soluzioni pratiche di attuazione.
Potenziale riscaldamento-raffescamento
La Raccomandazione n. 2019/1659/Ue si concentra, invece, sulle disposizioni relative alla valutazione globale del potenziale di efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento. Ricordiamo che gli Stati membri dovevano presentare una prima valutazione entro il 31 dicembre 2015 e, successivamente, ogni cinque anni su richiesta della Commissione. Scopo della raccomandazione è spiegare i nuovi requisiti introdotti dal Regolamento 2019/826/Ue e facilitare l’applicazione efficace e coerente delle disposizioni dell’allegato VIII della direttiva sull'efficienza energetica relativamente alle informazioni da notificare alla Commissione nelle valutazioni globali.
Contabilizzazione e fatturazione
Infine, la Raccomandazione 2019/1660/Ue ha l'obiettivo di agevolare "l’attuazione efficace e coerente delle disposizioni in materia di contabilizzazione e fatturazione dell’energia termica" e riguarda, in particolare, quanto stabilito dagli articoli 9bis, 9ter, 9quater, 10bis, 11bis e l’allegato VIIbis sempre della direttiva 2012/27/Ue.
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