Umbria, aggiornata modulistica Paur e Via
Milano, 22 novembre 2019 - 00:00

Umbria, aggiornata modulistica Paur e Via

La Regione ha aggiornato e implementato i modelli e i format da utilizzare per lo svolgimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) e dei procedimenti inerenti la valutazione dell'impatto ambientale.

La determinazione dirigenziale n. 11081 del 5 novembre 2019 adegua la modulistica alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione europea e dal Dlgs 152/2006, tenuto conto anche dei recenti indirizzi operativi forniti dal Ministero dell'ambiente ("Indirizzi operativi per l'applicazione dell'articolo 27-bis, Dlgs n. 152/2006: il Provvedimento autorizzatorio unico regionale"), nonché delle specificazioni tecniche e procedurali emanate dalla Giunta regionale con Dgr n. 582/2019.

Più nello specifico, il nuovo modulo per la presentazione dell'istanza per il rilascio del Paur (allegato A) sostituisce il previgente modulo approvato con  determinazione dirigenziale n. 10641/2018. Sempre riguardo il Paur, vengono introdotti due nuovi format: uno per la presentazione dell'istanza di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali impartite nel quadro prescrittivo ambientale (allegato B) e l'altro per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per marca da bollo (allegato c).

Per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale, sono stati approvati i tre seguenti format:

• "Via statale — Format per il rilascio del parere regionale" (allegato D);

• "Verifica di assoggettabilità a Via — Format per la presentazione dell'istanza di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali impartite nell'allegato A: Quadro prescrittivo ambientale" (allegato E);

• "Verifica di assoggettabilità a Via statale — Format per la formulazione di osservazioni da parte della Regione" (allegato F).

Per ogni ulteriore approfondimento, consigliamo di consultare il nostro Dossier Regione Umbria, sempre aggiornato alle ultime novità normative.