Convertito Dl 'Cura Italia', ulteriore proroga autorizzazioni
La legge di conversione del decreto-legge 18/2020 ("Cura Italia") introduce alcune nuove disposizioni in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e degli atti amministrativi in scadenza.
La legge 24 aprile 2020, n. 27 modifica l'articolo 103 del Dl "Cura Italia", stabilendo che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori edilizi, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Tale disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate.
Confermato inoltre il comma 1 del medesimo articolo 103, in cui è previsto che "ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 [termine prorogato al 15 maggio 2020 dall'articolo 37 del Dl n. 23/2020, Ndr]."
Confermata anche la proroga o il differimento, per il tempo corrispondente, dei termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo (silenzio-assenso e silenzio-rifiuto).
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