Servizio lettura contabilizzatori di calore, Iva al 10 o al 22%?
Al servizio di lettura del contabilizzatori di calore può essere applicata l'Iva ridotta del 10% solo nel caso in cui il servizio rientri esplicitamente nel Contratto Servizio Energia, come definito dal Dlgs 115/2008.
Questo quanto chiarito dall'Agenzia delle entarte nella Risposta del 3 giugno 2020, n. 163, fornita a una società che eroga servizi energetici ai condomìni.
La società, tra le altre cose, offre ai propri clienti il servizio di lettura dei ripartitori di calore, più noti come contabilizzatore e ha chiesto all'Agenzia se a tale servizio possa applicarsi la medesima aliquota Iva agevolata del 10%, prevista per la loro installazione.
L'Amministrazione finanziaria, in risposta al contribuente, afferma che al compenso corrisposto per la lettura dei contatori possa essere applicata l'Iva ridotta al 10% solo se la società ha stipulato un Contratto di Servizio Energia, secondo i criteri stabiliti dal Dlgs 115/2008.
Il contratto, precisa l'Agenzia, deve esplicitamente prevedere tra le prestazioni anche la lettura dei ripartitori di calore. In caso contrario, alla prestazione di lettura va applicata l'Iva ordinaria del 22%.
L'Agenzia si è espressa anche su un altro quesito posto dal contribuente; e cioè se il servizio di lettura possa essere considerato una prestazione "accessoria" a quella di installazione dell'impianto. La risposta dell'Agenzia è stata negativa: il servizio di lettura non può essere considerato come prestazione accessoria all'installazione dell'impianto, perché le due prestazioni hanno una funzione distinta. Per maggior informazioni, invitiamo i lettori a consultare la risposta nei Riferimenti in basso.
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