Compatibilità paesaggistica FV: motivazioni diniego devono essere stringenti
Milano, 11 giugno 2020 - 00:00

Compatibilità paesaggistica FV: motivazioni diniego devono essere stringenti

Le motivazioni di un eventuale diniego di compatibilità paesaggistica alla realizzazione di un impianto FER devono essere "particolarmente stringenti" e devono tenere conto della complessità di tutti gli interessi coinvolti.

Nella sentenza n. 3696 del 9 giugno 2020, il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Tar Liguria che aveva dato ragione alla impostazione restrittiva della Soprintendenza. Quest'ultima aveva negato la compatibilità paesaggistica per la realizzazione di un piccolo impianto fovotovoltaico, installato sulla copertura di una tettoria posta sopra un manufatto preesistente e realizzata allo scopo di consentire l'alloggiamento dell'impianto stesso.

I giudici amministrativi di secondo grado hanno osservato come la Soprintendenza non possa limitarsi — come nel caso in esame — a rilevare "una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica". Anche perchè, da questo punto di vista, ogni nuova opera risulterebbe automaticamente non autorizzabile, "in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico (...)".

Come ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza (si veda ad esempio Sentenza Consiglio di Stato 23 marzo 2016, n. 1201), la valutazione non può limitarsi all'ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che peraltro connota in genere il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi.

Nel caso degli impianti a fonti rinnovabili, infatti, è indispensabile "una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti". Anche perchè — ricordano i giudici — la produzione di energia elettrica da fonte solare "è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici".

Il diniego della Soprintedenza, infine, appare ancor meno giustificato dal fatto che l'articolo 2 del protocollo d'intesa stipulato il 9 febbraio 2012 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Liguria sottrae dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica l'installazione di impianti fotovoltaici con caratteristiche analoghe a quelle del caso in esame.