Bonus facciate, chiarimenti dell'Agenzia delle entrate
L'Agenzia delle entrate, nel rispondere ai quesiti posti da due contribuenti, chiarisce alcuni aspetti relativi alle modalità di fruizione della detrazione d'imposta del 90% per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici.
La prima risposta (n. 179 dell'11 giugno 2020) riguarda il quesito di un'azienda in merito all'applicabilità del bonus facciate: si applica a tutte le tipologie di edifici (residenziali e non)? A tutte le tipologie di contribuenti soggetti all'imposta sul reddito, comprese le persone giuridiche? Alle spese sostenute per la realizzazione dell'isolamento termico degli edifici?
Nel dare risposta affermativa a tutte e tre le domande, l'Agenzia ricorda anche che, vista la possibile sovrapposizione tra gli interventi ammessi al "bonus facciate" e quelli di riqualificazione energetica riguardanti l'involucro dell'edificio, oppure quelli di recupero del patrimonio edilizio, "sarà possibile avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa".
La seconda risposta (n. 182 dell'11 giugno 2020) riguarda invece il dubbio se la detrazione spetti anche per interventi su edifici situati in Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, qualora la zona in cui è ubicato l'edificio stesso abbia le caratteristiche di cui ai punti A e B del Dm n. 1444/1968. Situazione che, secondo l'istante, potrebbe essere eventualmente attestata da un ingegnere o architetto iscritto ai rispettivi Ordini professionali.
L'Agenzia ricorda in primis che nella circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E era già stato precisato che la detrazione spetta anche qualora gli edifici si trovino in zone assimilabili alle zone A o B, in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Quindi, ai fini del bonus facciate, gli edifici devono trovarsi in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti alle zone territoriali A o B individuate dal Dm n. 1444/1968.
Tale "assimilazione" alle zone A e B, però, non può essere attestata — come proposto dall'istante — da un ingegnere o architetto iscritto ai rispettivi Ordini professionali, bensì deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti (così come già chiarito nella circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E).
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