Eolico, legittima norma che impone distanza minima da edifici
Milano, 24 giugno 2020 - 00:00

Eolico, legittima norma che impone distanza minima da edifici

Non risulta in contrasto con la normativa europea una legge nazionale che subordina l'installazione di una centrale eolica al rispetto di una distanza minima tra questa ed edifici con destinazione d'uso residenziale.

Con sentenza del 28 maggio 2020 (causa C-727/17), la Corte di Giustizia Ue si è occupata del rinvio pregiudiziale effettuato da un giudice polacco, in merito al presunto contrasto tra la norma nazionale sull'eolico e la direttiva 2009/28/Ue di promozione delle fonti rinnovabili.

Ai sensi della normativa polacca, è previsto l'obbligo di rispettare una distanza minima tra una centrale eolica e un edificio con destinazione d'uso residenziale, pari o superiore a dieci volte l'altezza della centrale eolica progettata. Si tratta di una restrizione che determinerebbe una riduzione della possibilità di ubicare le centrali eoliche di altezza superiore a 100 metri all'1% della superficie del territorio polacco, limitando di fatto lo sviluppo del settore.

La Corte di Giustizia ricorda che — come già ribadito in precedenti sentenze — gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità in merito alle misure che ritengono appropriate per raggiungere gli obiettivi nazionali fissati dalla direttiva 2009/28/Ue. In tale ambito, quindi, essi restano liberi di inquadrare e sviluppare le fonti di energia rinnovabili che considerano più adatte alla loro situazione, nonché di privilegiare una fonte di energia rinnovabile piuttosto che un'altra.

Alla luce di queste considerazioni, i giudici europei ritengono in definitiva che quanto disposto a livello europeo non impedisca affatto l'imposizione di limiti nazionali quali il rispetto di una distanza minima tra una centrale eolica ed edifici residenziali. Purché naturalmente tale normativa nazionale sia "necessaria e proporzionata rispetto all'obiettivo nazionale generale obbligatorio dello Stato membro interessato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare."