Superbonus, Ecobonus, Bonus casa e Bonus facciate: un'analisi del Notariato
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato uno studio dedicato alle detrazioni fiscali per gli edifici, dove vengono esaminati gli aspetti di interesse per il notaio in sede di trasferimento degli immobili. Interessanti le note sul Superbonus.
Si tratta dello Studio 4 giugno 2020 n. 20-2020/T che, in particolare, esamina le diverse detrazioni ad oggi in vigore (Superbonus, Bonus casa, Ecobonus e Bonus facciate) e la loro sorte negli atti a titolo oneroso e gratuito, come anche in sede successoria e la conseguente fruibilità o meno delle stesse da parte di eredi e legatari.
Rimandiamo al testo disponibile nei Riferimenti in basso, per consultare le precisazioni del Notariato in tutti i casi citati.
Ci limitiamo qui a sottolineare due commenti che il Notariato fa sulla recente inntroduzione del Superbonus ad opera del cosiddetto decreto Rilancio (Dl 34/2020).
Interventi su edifici unifamiliari e non unifamiliari
Ricordiamo che il decreto Rilancio ha previsto una detrazione maggiorata (o rinforzata) del 110% nel caso di interventi di isolamento termico, interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti e interventi antisismici (per maggiori informazioni sul Superbonus, vedi la nostra sezione dedicata consultabile nei Riferimenti in basso).
Il comma 10, articolo 119 del medesimo decreto ha stabilito, inoltre, che dette detrazioni non si applicano agli stessi interventi se realizzati su edifici unifamiliari che non siano utilizzati come abitazione principale. A tale proposito, secondo i notai "sembra che il legislatore abbia voluto limitare l’utilizzo del superbonus agli immobili unifamiliari alla sola ipotesi in cui gli stessi siano adibiti ad abitazione principale. Il che dovrebbe significare, al contrario, che laddove gli interventi siano eseguiti su edifici non unifamiliari, le detrazioni rinforzate, purché rientrino tra le tipologie indicate, sono fruibili senza la limitazione di cui sopra e qualunque sia la destinazione d’uso dell’immobile".
In altri termini, a parere del Notariato, gli edifici non unifamiliari non devono sottostare alla limitazione di quelli unifamiliari (che possono usufruire dell'agevolazione solo se la persona che le chiede la usa come abitazione principale) e possono accedere liberamente alle detrazioni previste dal decreto stesso.
Validità cessione del credito e sconto in fattura
Sempre secondo quanto previsto dal Dl Rilancio, il contribuente può optare, al posto delle detrazioni, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (per maggiori informazioni, vedi le nostre sezioni dedicate nei Riferimenti in basso). E questo non vale solo per il Superbonus, ma anche per tutte le altre detrazioni in vigore e cioè il Bonus casa (ristrutturazioni), l'Ecobonus (riqualificazione energetica) e il Bonus facciate.
Secondo il Notariato, le opzioni sconto in fattura e cessione del credito possono essere fatte valere per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 nel caso del Superbonus. Non così per le altre detrazioni, per cui tali opzioni possono essere fatte valere per le spese effettuate dal 1° gennaio 2020.
Il Dl 34/2020, al comma 1 dell'articolo 121, dice infatti: "i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente" per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
E se il Superbonus si può richiedere solo per le spese effettuate dal 1° luglio 2020, non è così per le altre detrazioni che erano già in vigore a inizio anno. Ragion per cui, per queste ultime, si può optare per la cessione o per lo sconto per le spese sostenute già a partire dal 1° gennaio 2020.
"Se questo è vero — precisa il Notariato — mal si comprende come una spesa già sostenuta (per esempio il 2 gennaio 2020 per il rifacimento della facciata) possa essere trasformata in sconto (mentre il meccanismo non determinerebbe problemi per la trasformazione in credito d’imposta). Ciò perché se la spesa è già stata sostenuta, come richiede la norma, e quindi il fornitore l’ha già incassata, rimane oscuro come possa il medesimo trasformarla in sconto. Salvo non ipotizzare pagamenti rateizzati e ancora da effettuarsi da parte del committente".
Un chiarimento dovrebbe venire dalla conversione in legge del Dl 34/2020 e dal Provvedimento dell'Agenzia delle entrate, la cui pubbilcazione è prevista entro il 18 luglio 2020. Vi terremo informati.
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