Superbonus, 5 nuove FAQ dall'Agenzia delle entrate
Le domande riguardano unità immobiliari di lusso, magazzini e depositi, ripartizione della detrazione tra comproprietari e interventi su porzioni dell'involucro esterno di un condominio.
Con altre cinque risposte, si arricchisce di ulteriori e utili precisazioni la sezione delle domande frequenti che l'Agenzia delle entrate dedica alle detrazioni maggiorate del 110%.
I chiarimenti riguardano diversi aspetti:
• unità immobiliari di lusso: i possessori e detentori di unità immobiliari di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), presenti in un condominio, possono fruire della detrazione per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio, ma non possono fruire del Superbonus per i cosiddetti interventi "trainati" realizzati sulle proprie unità (comma 15-bis, articolo 119 Dl 34/2020);
• magazzini, depositi e stalle: possono fruire del Superbonus i magazzini o depositi (categoria catastale C/2), nonchè le stalle e scuderie (categoria catastale C/6) solo se, al termine dei lavori essi siano destinati ad abitazione e a condizione che, nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori, risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato (maggiori chiarimenti nella Circolare 24/E);
• ripatrizione della detrazione tra comporprietari: in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), se la spesa è sostenuta da uno solo di essi, quest'ultimo che può fruire del Superbonus direttamente senza la necessità di comunicare nulla all'Agenzia delle entrate (maggiori chiarimenti nella Circolare 24/E);
• interventi su porzioni di involucro esterno di un condominio: il condomino che vuole realizzare il cappotto solo sulla porzione dell'involucro relativa al suo appartamento, può usufruire del Superbonus solo se l'assemblea condominiale ha autorizzato i lavori e sempre che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa per accedere al Superbonus (maggiori chiarimenti nella Risposta n. 408 del 24 settembre 2020);
• interventi su pareti interni di unità immobiliari facenti parte di un condominio: un condomino che vuole coibentare le pareti interne del suo appartamento può accedere al Superbonus, tenendo presente che l'intervento che vuole realizzare fa parte dei lavori cosiddetti "trainati". Quindi può rientrare nel Superbonus solo se viene effettuato contestualmente almeno un intervento "trainante" sulle parti comuni dell'edificio in condominio. Se ciò non fosse possibile, questa tipologia di intervento può, in alternativa, usufurire delle detrazioni del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici, più noto come Ecobonus (maggiori chiarimenti nella Risposta n. 408 del 24 settembre 2020).
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