Consulta, illegittima riammissione a incentivi per il solo eolico
Milano, 17 novembre 2020 - 14:41

Consulta, illegittima riammissione a incentivi per il solo eolico

Risulta costituzionalmente illegittima la disposizione del Dlgs 28/2011, che ha consentito la riammissione nella graduatoria dei registri ex Dm 6 luglio 2012 soltanto agli impianti eolici, escludendo le altre tipologie di impianti FER.

Questo è quanto stabilito dalla sentenza 13 novembre 2020, n. 237, con cui la Corte Costituzionale si è espressa sulla legittimità dell'articolo 42, comma 4-sexies, del Dlgs 28/2011.

Tale comma era stato introdotto per sanare la situazione di alcuni impianti eolici, che erano stati in un primo tempo esclusi dalle graduatorie dei registri del Dm 6 luglio 2012 (e quindi, conseguentemente, dalla possibilità di accesso ai relativi incentivi), a causa dell'erronea indicazione della data del titolo autorizzativo.

Per poter godere di questa sanatoria, era indispensabile che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo, quale unica causa del diniego di accesso agli incentivi, non avesse effettivamente portato all'impianto alcun vantaggio in relazione alla posizione in graduatoria.

In ogni caso, secondo i giudici tale trattamento di favore per la fonte eolica, pur essendo stato dettato da un particolare contesto "emergenziale", risulta comunque privo di giustificazione. A maggior ragione, se si considera l'evoluzione della disciplina sanzionatoria contenuta nel Dlgs 28/2011, che nel tempo si è conformata ad una sempre maggiore flessibilità delle conseguenze derivanti dalle violazioni poste in essere dagli operatori economici, per tenere conto dell'effettiva gravità delle stesse.

Per questo motivo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 4-sexies, del Dlgs n. 28/2011, "nella parte in cui non prevede la riammissione agli incentivi in favore anche di altri impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui al medesimo Dm 6 luglio 2012, collocati utilmente nella graduatoria relativa ad altro registro informatico (...)."