Milano, 23 novembre 2020 - 12:45

Scia edilizia, sopravvenuta norma statale prevale su regionale

Una norma regionale sulla Scia in edilizia che è in contrasto con una successiva norma di principio statale, poiché trattasi di materia a competenza concorrente Stato-Regioni, è da considerarsi abrogata.

Questo il tenore del parere del Consiglio di Stato 17 novembre 2020, n. 1848, richiesto dal Ministero delle infrastrutture nell'ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il provvedimento di demolizione di alcune opere edilizie emanato da un Comune della Toscana. Di fronte alla contestazione che l'ordine di demolizione era intervenuto oltre il termine di 30 giorni previsto dalla Scia in edilizia, il Comune richiamava l'articolo 146 della Lr Toscana 65/2014 che prevede che anche dopo i 30 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) l'Amministrazione possa bloccare l'attività edilizia o ordinare la demolizione.

Per i Giudici la norma regionale va considerata abrogata in virtù del principio previsto dall'articolo 10, comma 1, della legge 62/1953: nelle materie a competenza concorrente Stato-Regioni, una sopravvenuta norma di principio statale, quale la norma sulla Scia ex articolo 19, legge 241/1990 (come da ultimo modificato dalla legge 124/2015) determina l'abrogazione della disposizione regionale in contrasto. Il Comune anziché emanare l'ordine di demolizione (oramai fuori tempo massimo), avrebbe dovuto eventualmente intervenire in autotutela ex articolo 21-nonies, legge 241/1990, alle precise condizioni imposte dalla norma. Fermo resta, ovviamente, il potere di intervento inibitorio o demolitorio dopo i 30 giorni in caso di opera edilizia effettuato senza Scia o in difformità dalla Scia presentata. Peraltro occorre dire che la Toscana con Lr 43/2016 ha modificato il citato articolo 146, Lr 65/2014 uniformandosi alla normativa statale.

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