Bonus facciate, chiarimenti su zone di ubicazione
Milano, 13 gennaio 2021 - 10:50

Bonus facciate, chiarimenti su zone di ubicazione

Se l’edificio è ubicato in zone non omogenee tra loro, il Bonus facciata spetta solo alla porzione delle spese riferibili alla parte dell'edificio situata nelle zone previste per legge.

Questo, in sintesi, quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la Risposta 8 gennaio 2021, n. 23, fornita a un condominio che vuole accedere alla detrazione fiscale del 90% per gli interventi di rinnovamento e consolidamento della facciata esterna del proprio stabile.

Dal momento che l’edificio in questione ricade in parte in "zona di completamento B3" e in parte in zona "attività terziarie”, il condominio si chiede in che misura gli interventi possono accedere al Bonus facciate e alla cessione del credito.

Come è noto, la legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019) ha previsto che la detrazione del 90% riguarda le spese sostenute per eseguire interventi di recupero o restauro delle facciate di edifici ubicati in zona A e B.

Inoltre, la Circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E e la Guida dell'Agenzia delle entrate hanno precisato che l'agevolazione riguarda gli interventi ubicati anche nelle zone assimilabili alle zone A e B, ma  tale assimilazione deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Nel caso di edifici ubicati in zone non omogenee tra loro, l’Agenzia delle entrate ritiene che il condominio potrà fruire della detrazione, ottenendo una certificazione urbanistica dalla quale risulti che la zona “attività terziaria”, su cui è in parte ubicato l’edificio, sia una zona assimilabile a quelle previste per legge. Diversamente, il condominio potrà accedere all'agevolazione “limitatamente alla porzione delle spese riferibili alla parte dell'edificio insistente sulla zona di completamento B3".