Bando pubblico "servizio energia": obbligatorio il rispetto del "Cam"
Il bando di gara di una Pubblica Amministrazione per l'affidamento di un contratto "servizio energia" non può prescindere dal rispetto dei "criteri ambientali minimi" (Cam).
I giudici del Consiglio di Stato, con sentenza 3 febbraio 2021, n. 72, hanno annullato il bando di gara relativo all'affidamento del servizio di energia termica per gli immobili di proprietà di un Comune lombardo. Nella sentenza si sottolinea come i criteri ambientali minimi — in questo caso, quelli contenuti nel Dm 7 marzo 2012 — non siano "mere norme programmatiche", bensì "obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti".
Il Dm 7 marzo 2012 distingue il contratto "servizio energia" in due fattispecie alternative (caso "A" e caso "B"), con conseguente differenziazione dei presupposti della gara da indire, della documentazione da porre a base della gara stessa e degli obblighi informativi a carico della stazione appaltante. Il Comune lombardo, però, ha confuso e mischiato insieme le due fattispecie, violando così le disposizioni del Dm 7 marzo 2012.
Soltanto rispettando con precisione il dato normativo, è possibile formulare bandi di gara che consentano un effettivo confronto concorrenziale e la presentazione di offerte complete ed adeguate; il tutto nell'interesse non solo degli operatori economici, ma anche della stessa Pubblica Amministrazione.
Pagine correlate
-
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
-
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)