Impianto biometano, no in area boschiva
Milano, 10 febbraio 2021 - 11:12

Impianto biometano, no in area boschiva

La normativa statale vigente in materia forestale sottopone a vincolo paesaggistico i boschi "in quanto tali"; è pertanto legittimo il diniego della compatibilità ambientale di un impianto FER da realizzarsi in qualunque tipo di area boschiva.

Con sentenza n. 88 dell'8 febbraio 2021, il Tar dell'Emilia-Romagna ha respinto il ricorso di una società a cui è stato negato il pronunciamento di compatibilità ambientale e il conseguente rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur), richiesto per la realizzazione di un impianto integrato anaerobico/aerobico di recupero rifiuti urbani e speciali non pericolosi per la produzione di biometano e ammendante compostato misto/ biostabilizzato.

Tra le argomentazioni più interessanti avanzate dalla ricorrente (tutte respinte dai giudici amministrativi), vi è quella per cui il vincolo sull'area interessata dal progetto sarebbe inesistente, dal momento che la "formazione arbustiva" presente è priva di valore paesistico e non costituisce bosco tutelato ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004).

I giudici però osservano come le ragioni di tutela paesaggistica poste dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (Arpae) in sede di conferenza dei servizi, e che sono alla base della proposta di diniego di Paur, si basano principalmente sui pareri resi dalla competente Soprintendenza, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica in materia di vincoli paesaggistici. La Soprintendenza, infatti, ha constatato che "l'area in oggetto ha le caratteristiche dimensionali, formali e qualitative delle zone boscate definite dal Dlgs n. 34 del 2018 e pertanto considera l'area ... vincolata ope legis ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g) del Dlgs n. 42/2004".

La ricorrente, secondo i giudici, nel momento in cui ha tentato di sostituire una propria soggettiva valutazione tecnica riguardo alla consistenza arborea in questione (sostenendone il trascurabile valore paesaggistico e qualificandola quale "ricrescita arbustiva") alla valutazione ai fini paesaggistici affidata ex lege alla competente Soprintendenza, "ha travalicato il sindacato di legittimità del provvedimento amministrativo, sconfinando inammissibilmente a censurare il merito dell'azione amministrativa".

Le ragioni avanzate dalla ricorrente sono tanto più prive di fondamento, se si considera che il Dlgs 34/2018 (la norma statale di riferimento in materia di foreste) "sottopone a vincolo paesaggistico i boschi in quanto tali, senza effettuare distinzioni sulla base di parametri concernenti le diverse tipologie di boschi o su distinzioni altrimenti effettuate in base al valore paesaggistico dell'area".