Incentivi FER: l'olio da cucina esausto non rientra tra le biomasse
Ai fini della corretta attribuzione degli incentivi, un impianto che utilizza una sostanza/biomassa liquida deve essere considerato un impianto a bioliquidi e non un impianto a biomassa o un impianto a biogas.
Con sentenza n. 1086 del 15 febbraio 2021, i giudici del Tar Lazio hanno esaminato il ricorso di una società, che si era vista negare dal GSE la richiesta di accesso agli incentivi del Dm 6 luglio 2012 per un microcogeneratore alimentato con olio da cucina esausto. La controversia è tutta incentrata sul problema della qualificazione di tale fonte come biomassa (così come avrebbe voluto la società ricorrente) oppure come bioliquido.
Secondo i giudici, l'olio da cucina esausto non rientra nè tra le biomasse "di tipo A" nè tra quelle "di tipo B", così come individuate e descritte dal Dm 6 luglio 2012. Essendo combustibili liquidi, tutti gli oli vegetali devono invece essere ricompresi nella categoria dei bioliquidi e pertanto possono accedere agli incentivi soltanto se rispettano i "criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi", di cui all'articolo 38 del Dlgs 28/2011.
In conclusione, il Gestore dei servizi energetici ha agito correttamente, poichè un impianto che usa una sostanza/biomassa liquida può essere classificato soltanto come un impianto a bioliquidi e non come impianto a biomassa o a biogas.
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