Canna fumaria in centro storico: no all'autorizzazione paesaggistica semplificata
Il posizionamento di una canna fumaria lungo la parete esterna di un fabbricato a destinazione abitativa, posto in un centro storico tutelato, non può rientrare tra gli interventi beneficiari del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica.
Questa la conclusione adottata dal Tar Umbria nella sentenza n. 38 dell'8 febbraio 2021, con cui i giudici hanno accolto il ricorso avanzato da un privato cittadino nei confronti dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata (mediante il procedimento semplificato) dal Comune di Perugia per l'installazione di una canna fumaria.
Tale atto autorizzativo fa riferimento in maniera impropria a tre diverse ipotesi (n. 4, 7 e 20) di interventi contemplate nell'allegato B del Dpr 31/2017, riguardante proprio gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato. Nessuna di tale ipotesi, osservano i giudici, fa riferimento ad una fattispecie assimilabile al caso oggetto della sentenza, cioè all'installazione di canne fumarie sulla facciata di edifici a destinazione non produttiva, visibile dalla pubblica via.
Le disposizioni del Dpr 31/2017, le quali individuano taluni interventi che non richiedono il rilascio di autorizzazione paesaggistica o consentono un'autorizzazione semplificata, hanno natura regolamentare e devono essere interpretate conformemente alle disposizioni del Codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004).
Questo significa — concludono i giudici — che su tali disposizioni viene esclusa "qualsiasi possibilità di estensione analogica", che possa cioè ampliarne il campo di operatività al di fuori delle precise fattispecie individuate dalla norma.
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