Tar Lazio: riammissione incentivi anche per impianti FER
Milano, 10 marzo 2021 - 12:06

Tar Lazio: riammissione incentivi anche per impianti FER

Le disposizioni previste dal decreto Semplificazioni in materia di decadenza e riammissione agli incentivi si applicano non solo ai progetti di efficienza energetica, ma anche ai progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Con ordinanza n. 1436 del 5 marzo 2021, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio si è occupato del caso di un impianto fotovoltaico, di cui il GSE aveva disposto la decadenza dagli incentivi per mancanza di un titolo autorizzatorio valido ed efficace alla data di entrata in esercizio. Secondo i giudici amministrativi, a tale impianto è possibile applicare le recenti disposizioni introdotte dall'articolo 56, comma 7, del decreto Semplificazioni (Dl 16 luglio 2020, n. 76).

Tali disposizioni, in poche parole, consentivano agli operatori economici titolari di progetti già ammessi — e colpiti da provvedimenti di annullamento del GSE intervenuti dopo il termine generale di 18 mesi per l'esercizio del potere di autotutela — di vedere riammessi all'incentivo i propri progetti. Una sorta di "sanatoria", che il Legislatore aveva pensato specificamente per il meccanismo dei Certificati Bianchi, particolarmente colpito dai provvedimenti di decadenza disposti dal GSE.

E difatti lo stesso GSE aveva respinto l'istanza di riammissione all'incentivo richiesta dal soggetto titolare dell'impianto fotovoltaico, dal momento che — secondo l'interpretazione del Gestore — le disposizioni introdotte dal decreto Semplificazioni troverebbero applicazione "esclusivamente per i progetti di efficienza energetica".

Però è il medesimo articolo 56, comma 8, del decreto, a prevedere che tali disposizioni "si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso (...)". Qui — osservano i giudici — il tenore letterale della norma non lascia spazio a dubbi interpretativi: la congiunzione "anche" va intesa nel senso suo proprio e quindi con valore aggiuntivo, "nel senso dell'applicabilità non solo ai procedimenti inerenti i progetti inerenti la produzione di energia da fonti rinnovabili, ma 'anche ai progetti di efficienza energetica'".

Per questi motivi, i giudici hanno ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare, ai fini del riesame dell'istanza presentata dal soggetto ricorrente, fissando per il prossimo 27 ottobre la trattazione di merito del ricorso.