Provvedimento decadenza incentivi: controllo GSE ha carattere formale
I controlli del GSE sui requisiti per l'accesso agli incentivi devono limitarsi all'accertamento della sussistenza del titolo, senza spingersi a verificarne e/o contestarne la legittimità.
Con sentenza n. 2888 del 9 marzo 2021, il Tar Lazio ha dichiarato illegittimo il provvedimento con cui il GSE aveva disposto la decadenza dagli incentivi del Quarto Conto energia (Dm 5 maggio 2011), per un impianto fotovoltaico realizzato su un terreno di proprietà comunale.
Secondo il Gestore, vi sarebbe stato un "intento elusivo" dietro all'operazione di acquisto del terreno da parte dell'Amministrazione comunale per la successiva realizzazione di un impianto fotovoltaico, che avrebbe consentito alla società privata di accedere direttamente alle tariffe incentivanti, così come previsto dal Dm 5 maggio 2011, senza obbligo di iscrizione nell'apposito Registro.
Secondo il GSE, la semplice osservanza del requisito formale previsto dal decreto (cioè l'acquisto del diritto di proprietà da parte della PA in data precedente l'entrata in esercizio dell'impianto) "non costituirebbe una condizione sufficiente a far ritenere concretizzate le finalità della normativa allorché non si ravvisi un concreto soddisfacimento dell'interesse pubblico in termini di efficientamento e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e riduzione della spesa, e l'intervento si sia risolto in una mera occasione speculativa per il privato e/o per l'Amministrazione."
I giudici però sottolineano come debba essere escluso che il potere di verifica spettante al GSE possa spingersi fino a sindacare l'intento sotteso all'operazione realizzata dall'Amministrazione comunale. Si tratta infatti, ricordano i giudici, di un potere "di natura vincolata" e che deve essere "condizionato alla sola verifica della sussistenza dei requisiti tassativamente previsti dalla normativa vigente".
La sussistenza dei requisiti normativamente stabiliti, alla data di entrata in esercizio dell'impianto, deve quindi essere considerata condizione al tempo stesso necessaria e sufficiente per l'accesso alla tariffa incentivante. Mancando infatti una specifica disposizione che consenta di accertare e sanzionare ipotesi elusive riguardanti gli interventi di efficientamento energetico riconducibili alle PA (come accade invece, ad esempio, per l'artato frazionamento), il controllo del GSE non può che avere solo carattere formale e limitarsi all'accertamento della sussistenza del titolo, non non potendosi spingere fino alla verificarne la legittimità "a pena di stravolgimento del riparto di competenze fissato dal legislatore".
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