Comunità energetiche e autoconsumo collettivo, chiarimenti dalle Entrate
Milano, 15 marzo 2021 - 14:26

Comunità energetiche e autoconsumo collettivo, chiarimenti dalle Entrate

Precisazioni sull’accesso al Superbonus e sul trattamento fiscale delle tariffe incentivanti erogate dal Gestore dei servizi energetici.

Con la Risoluzione 12 marzo 2021, n. 18/E, l’Agenzia delle entrate fa luce su due questioni oggetto di numerose richieste di chiarimento pervenute all’Agenzia stessa.

La prima questione riguarda la possibilità per le Comunità energetiche e l’autoconsumo collettivo di accedere al Superbonus 110% e alle detrazioni del 50% previste dall’articolo16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir.

Dalla lettura combinata delle diverse norme intervenute a legiferare sulla questione, l’Agenzia delle entrate precisa che nel caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici realizzati da comunità energetiche rinnovabili o da condomìni che aderiscono alle configurazioni di autoconsumo collettivo, il Superbonus del 110% si applica sul costo dell'impianto (o degli impianti) fino alla potenza di 20 kW, mentre la quota eccedente rispetto ai 20 kW (e, comunque, fino al limite massimo di 200 kW) beneficia della detrazione fiscale del 50%.

La Risoluzione precisa inoltre che la fruizione delle agevolazioni è comunque subordinata alla condizione che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dei componenti delle configurazioni stesse.

Per quanto riguarda, invece, il trattamento fiscale delle tariffe incentivanti erogate dal GSE agli impianti a fonti rinnovabili, inseriti sia nei sistemi di autoconsumo collettivo che realizzati all'interno di comunità energetiche, l’Agenzia chiarisce che

• la "tariffa premio" non assume rilevanza reddituale,

• le componenti tariffarie restituite non sono fiscalmente rilevanti, trattandosi di un "contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate",

• il corrispettivo per la vendita dell’energia, nella misura in cui l’energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE medesimo, è fiscalmente rilevante, perché si configura come un reddito diverso.