Certificazione sostenibilità biocarburanti: adesione a sistema nazionale obbligatoria anche per operatore estero
Milano, 16 marzo 2021 - 10:36

Certificazione sostenibilità biocarburanti: adesione a sistema nazionale obbligatoria anche per operatore estero

Sono legittime le disposizioni nazionali che impongono a tutti gli operatori economici, anche esteri, l'adesione al sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi.

Con sentenza n. 359 del 10 marzo 2021, il Consiglio di Stato (in Adunanza di sezione) ha respinto l'istanza di rinvio pregiudiziale avanzata da una società di diritto slovacco, che svolge attività di commercio di combustibili, nei confronti del Dm 14 novembre 2019 con cui è stato disciplinato il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi.

In particolare, l'articolo 13 del decreto prevede l'obbligo, per tutti gli operatori economici lungo la catena di consegna, di aderire al sistema nazionale di certificazione ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico dei biocarburanti (cosiddetto "double counting") previste per i biocarburanti prodotti a partire da una serie di materie prime.

Secondo la ricorrente, non esisterebbe alcuna norma di rango primario (nè nazionale nè comunitaria) che imponga a tutti gli operatori economici di aderire obbligatoriamente a un sistema nazionale di certificazione.

Le cose, però, non stanno esattamente così: secondo i giudici, infatti, l'articolo 13 del decreto impugnato si limita a ribadire quanto già previsto dall'articolo 7-quater, comma 2, del Dlgs n. 66/2005, che rappresenta una norma di rango primario. Tale disposizione "lega inestricabilmente l'adesione al sistema nazionale di certificazione al riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico dei biocarburanti".

Il legislatore nazionale, peraltro, opera anche una distinzione tra l'adesione al sistema nazionale di certificazione, obbligatoria per il riconoscimento delle maggiorazioni, e la semplice verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità e degli obblighi di informazione. Quest'ultima, infatti, può essere effettuata mediante due opzioni diverse: l'adesione al sistema nazionale di certificazione oppure un accordo/sistema oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva 98/70/Ce (sistema volontario nazionale o internazionale).

In conclusione, è perfettamente legittima la normativa nazionale che prevede, ai fini del regime premiale, l'obbligo di adesione al sistema nazionale di certificazione, "trattandosi di un ambito nazionale proprio della politica fiscale di sostegno al settore". E non può neppure ipotizzarsi un contrasto rispetto alle disposizioni comunitarie, poichè le direttive in materia "hanno a oggetto la disciplina e i requisiti relativi alla sostenibilità dei biocarburanti e non quella delle maggiorazioni o del trattamento fiscale."