Autorizzazione semplificata cogenerazione: obbligatorio rispetto limiti per termico ed elettrico
Milano, 19 marzo 2021 - 13:30

Autorizzazione semplificata cogenerazione: obbligatorio rispetto limiti per termico ed elettrico

Il ricorso alla procedura semplificata per l'installazione e l'esercizio di unità di "piccola cogenerazione" è possibile solo qualora siano rispettati entrambi i limiti previsti dalla normativa: potenza elettrica > 1 MW e potenza termica > 3 MW.

Con sentenza n. 2145 del 12 marzo 2021, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto da una società in merito all'installazione di un piccolo impianto di cogenerazione a biomasse. Inizialmente, la Provincia competente aveva accettato e istruito la procedura semplificata (Dia), prevista dall'articolo 27, comma 20, della legge 99/2009, per poi cambiare idea e — dopo due anni — richiedere alla società l'ottenimento dell'autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003.

Secondo i giudici, si è trattata di una scelta legittima: il succitato articolo della legge 99/2009, infatti, ammette l'utilizzo della procedura semplificata per gli impianti cogenerativi che hanno una "capacità di generazione massima inferiore a 1 MW elettrici ... ovvero potenza nominale inferiore a 3 MW termici".

L'avverbio "ovvero" — si legge nella sentenza — non può intendersi come disgiuntivo; in altre parole, l'autorizzazione semplificata deve essere limitata agli impianti che rispettano contemporaneamente i due limiti, mentre gli impianti rispettano uno solo dei due limiti (come quello oggetto di causa) devono essere assoggettati ad autorizzazione unica.

In conclusione, secondo i giudici in questo caso le amministrazioni pubbliche hanno agito legittimamente, anche alla luce del superiore "principio di precauzione", il quale "assume rilievo preminente in relazione alle opzioni interpretative dettate da normative che, peraltro, assumono contenuto estremamente complesso e frastagliato".