Milano, 23 marzo 2021 - 12:38

Gestione rifiuti "ex assimilati", scelta pubblico/privato entro il 31 maggio

L'utenza non domestica che decide di ricorrere al mercato anziché servirsi del servizio pubblico di raccolta rifiuti deve informare il Comune entro il 31 maggio di ogni anno.

Lo ha previsto il Dl 22 marzo 2021, n. 41 (cd. "Decreto Sostegni") all'articolo 30 stabilendo che la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del Dlgs 116/2020 deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno. La norma in parola ha sostituito l'articolo 238, comma 10 del Dlgs 152/2006 (cui, quindi, è più corretto fare riferimento) dando la possibilità alle imprese di fare ricorso al mercato (con scelta valida per 5 anni) anziché servirsi del gestore del servizio pubblico di raccolta e trasporto rifiuti. Per esercitare questa opzione l'imrpesa deve dimostrare l'avvio a recupero dei rifiuti urbani. La scelta, se impegna il Comune per 5 anni, consente all'impresa di tornare sui suoi passi dando la possibilità al Comune di riprendere l'erogazione del servizio dietro richiesta dell'impresa.

Ora il Dl 41/2021 in parola fissa legislativamente il termine entro cui l'azienda deve informare il Comune (o il gestore del servizio nel caso di tariffa corrispettiva) di volere fare ricorso al mercato nel 31 maggio di ogni anno. Sembra ragionevole ritenere che anche la richiesta – prima della fine dei 5 anni – di "rientrare" sotto la gestione del servizio pubblico vada fatta nello stesso termine. Un termine che sembrerebbe possibile utilizzare già per il 2021 visto che lo stesso Dl 41/2021 ha prorogato al 30 giugno 2021 il termine per i Comuni per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari o della tariffa corrispettiva.

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