Legittimo diniego Via per impianto FER, se tutela paesaggio è prevalente
Milano, 25 marzo 2021 - 15:05

Legittimo diniego Via per impianto FER, se tutela paesaggio è prevalente

Agisce legittimamente l'amministrazione pubblica che, bilanciando in maniera equilibrata i diversi interessi contrapposti, decida di valutare preponderanti le esigenze di tutela paesaggistico-ambientale rispetto alla libertà di iniziativa economica.

Con sentenza n. 408 del 4 marzo 2021, i giudici del Tar Puglia hanno respinto il ricorso di una società, che si era vista negare il giudizio di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto eolico. Un diniego, quello della Regione (Amministrazione procedente in materia in Via), fondato "per relationem" sul parere espresso dal Comitato tecnico regionale di Via e confermato anche dalla prevalenza delle posizioni di dissenso rese dai vari enti competenti chiamati a pronunciarsi in sede di conferenza di servizi.

Come ricordano i giudici, la scelta dell'Amministrazione procedente di condividere e fare propri i pareri sfavorevoli espressi dagli enti che hanno partecipato alla conferenza dei servizi è pienamente legittima, poiché rientra nel suo ambito di "discrezionalità tecnico-amministrativa".

Una discrezionalità dalla portata assai ampia, e che nel caso della Via non si esaurisce in un semplice giudizio tecnico "circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica (...)".

Sulla base di questi presupposti, dunque, è fisiologico che si possa pervenire a un diniego di compatibilità ambientale, nel momento in cui l'Amministrazione procedente - pesando gli interessi contrapposti in gioco — ritenga prevalente quello della tutela paesaggistica e ambientale rispetto a quello della libertà di iniziativa economica privata, anche se finalizzata alla realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili.