Autodichiarazioni e incentivi GSE, nuova pronuncia del Tar
I giudici si sono espressi in merito alla valenza delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese dai produttori al GSE in sede di partecipazione al registro informatico per l'accesso agli incentivi.
Con sentenza n. 2753 del 5 marzo 2021, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso proposto da un produttore per l'annullamento del provvedimento del GSE di diniego degli incentivi relativi ad un impianto idroelettrico da oltre 2.000 kW di capacità, ubicato in Lombardia.
In particolare, il GSE aveva ritenuto non veritiera la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dalla società, ai sensi dell'articolo 47 del Dpr n. 447/1998, in sede di iscrizione al registro informatico, avente ad oggetto il possesso di un requisito di priorità nella formazione della graduatoria (utilizzo di una quota parte del deflusso minimo vitale, DMV).
Il produttore insorgeva avverso tale provvedimento mettendo in risalto, innanzitutto, l'illogicità delle previsioni GSE nella parte in cui richiedono il rilascio di un'autodichiarazione in merito al possesso di un requisito di natura prettamente tecnica.
Ma soprattutto, la società contestava l'interpretazione soggettiva da parte del GSE in merito all'assenza del requisito in esame; interpretazione che fondava unicamente sulle procedure applicative varate dallo stesso GSE.
La società, ricostruito il quadro normativo applicabile al caso di specie, dimostrava che l'impianto idroelettrico utilizza effettivamente una quota parte del DMV. Ciò avviene in forza della normativa regionale lombarda in materia, che il GSE ha omesso del tutto di valutare.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio non ha ritenuto condivisibili le motivazioni del provvedimento del GSE e le sue stesse difese, mentre ha reputato fondate le censure spiegate dalla società ricorrente, avvalorate altresì dalle evidenze documentali prodotte in giudizio.
Nessuna dichiarazione non veritiera era dunque da attribuirsi alla società ricorrente che, in sede di richiesta di incentivi, agiva diligentemente e nel pieno rispetto della normativa applicabile.
Questa pronuncia segna una tappa importante in relazione all'interpretazione delle dichiarazioni rese dagli operatori in sede di accesso agli incentivi GSE.
Più volte, il GSE ha sanzionato gli operatori per dichiarazioni ritenute non corrette e/o non veritiere, in ossequio al principio di autoresponsabilità, con conseguente irrilevanza dell'elemento soggettivo sottostante (e quindi dell'eventuale buona fede del dichiarante), insieme a quello della non configurabilità del c.d. "falso innocuo".
Nella sentenza in commento, il Collegio amministrativo del Lazio ha mostrato di prediligere una valutazione più sostanzialistica andando ad approfondire tutte le ragioni che, in fatto e in diritto, avevano sostanziato le autodichiarazioni del produttore, troppo sommariamente contestate dal GSE.
*Avvocato, Managing Associate presso L&B Partners Avvocati Associati
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