FV in area agricola: un'importante sentenza del Cds
Milano, 13 aprile 2021 - 13:37

FV in area agricola: un'importante sentenza del Cds

Il giudizio di compatibilità paesaggistica e territoriale su impianto FER rappresenta una scelta tecnico–discrezionale della PA che, ancorché opinabile, non può essere per ciò solo sindacata in sede giurisdizionale.

Con sentenza n. 2983 del 12 aprile 2021, il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali riguardo al provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) rilasciato dalla Regione Lazio per un impianto FV a terra di 17,20 MW, da realizzarsi in area agricola.

Nell'appello, il Mibact ha riproposto le numerose argomentazioni che erano già state precedentemente respinte dal Tar. Ci limitiamo qui a segnalare un paio di punti particolarmente interessanti e rimandiamo i lettori alla lettura della sentenza per tutti gli ulteriori approfondimenti.

Secondo il Mibact, nell'autorizzare l'impianto la Regione avrebbe attribuito prevalenza ad un mero interesse imprenditoriale, sottostimando quello ambientale. I giudici a riguardo ricordano "il nesso funzionale esistente tra le esigenze di tutela ambientale che riguardano il reperimento di fonti energetiche alternative ed il coinvolgimento dell'iniziativa privata per la realizzazione di tale interesse di natura strategica".

L'iniziativa privata, dunque, non può essere di per sè considerata soltanto in opposizione alla tutela ambientale; anzi, i giudici ricordano che, alla luce della giurisprudenza (ad esempio, Sentenza Cds 23 marzo 2016, n. 1201), la produzione di elettricità da fonti rinnovabili deve essere considerata un'attività di interesse pubblico che contribuisce non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici.

Più in generale, i giudici sottolinenano che le scelte tecnico-valutative in materia di tutela del bene culturale e/o paesaggistico sono "sindacabili, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, eventualmente anche sotto l'aspetto della correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, (...)". Diversamente, il sindacato giudiziale diverrebbe sostitutivo di quello dell'Amministrazione "attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile".

In sede di giurisdizione di legittimità, dunque, possono essere censurate le sole valutazioni che si pongano "al di fuori dell'ambito di opinabilità"; nel caso di specie, però, l'appello del Mibact non contiene elementi sufficienti per ritenere che la scelta operata dalla Regione possa essere valutata come manifestamente illogica o irragionevole.