Corte di giustizia Ue: spalma-incentivi FV è legittimo
La normativa nazionale con cui è stata disposta la riduzione degli incentivi per l'energia prodotta dagli impianti solari fotovoltaici non è in contrasto con i principi comunitari della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.
Queste le conclusioni dei giudici comunitari, che con sentenza del 15 aprile 2021 (cause riunite C-798/18 e C-799/18) hanno messo la parola fine a una lunga controversia che aveva visto anche l'intervento della nostra Corte costituzionale (sentenza 24 gennaio 2017, n. 16).
Secondo le aziende ricorrenti, le disposizioni introdotte dal legislatore nazionale (articolo 26, commi 2 e 3 del Dl n. 91/2014, convertito dalla legge 116/2014), conosciute con il nome di "spalma-incentivi", avrebbero "modificato unilateralmente le condizioni giuridiche sulla cui base i ricorrenti nei procedimenti stessi avevano impostato la propria attività economica, e ciò in assenza di circostanze eccezionali che giustificherebbero una simile modifica".
In primo luogo, i giudici comunitari sottolineano che — ai sensi della direttiva 2009/28/Ce — gli Stati membri dell'Unione europea "possono" adottare regimi di sostegno, al fine di promuovere l'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Si tratta quindi di una possibilità ma non di un obbligo, dal momento che è un potere discrezionale che dà agli Stati membri libertà di "adottare, modificare o sopprimere regimi di sostegno" purché, naturalmente, questo non impedisca o contrasti il raggiungimento degli obiettivi in materia di FER indicati dalla direttiva medesima.
In secondo luogo — osservano i giudici — l'articolo 25 del Dlgs 28/2011 aveva stabilito che l'incentivo per gli impianti fotovoltaici dovesse essere disciplinato "da un decreto ministeriale che fissa un limite annuale della potenza elettrica cumulata di simili impianti ammissibili a beneficiare delle tariffe incentivanti e che prevede tali tariffe tenendo conto della riduzione del costo delle tecnologie e degli impianti (...)". Tale disposizione normativa avrebbe dovuto indicare sin dall'inizio, "a operatori economici prudenti e avveduti", la possibilità che il regime incentivante applicabile al fotovoltaico potesse essere "adattato, o addirittura soppresso, dalle autorità nazionali per tener conto dell'evoluzione di determinate circostanze".
Infine, per quanto riguarda le convenzioni in Conto energia concluse tra i gestori di impianti fotovoltaici interessati e il GSE, firmate sulla base di contratti-tipo: i giudici europei ribadiscono che — come già osservato dalla Consulta nella sentenza 24 gennaio 2017, n. 16 — in tali convenzioni è espressamente indicato il diritto del GSE "di modificare unilateralmente le condizioni di queste ultime a seguito di eventuali sviluppi normativi (...)". Un'indicazione sufficientemente chiara della possibilità che gli incentivi in questione potevano essere modificati o soppressi.
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