Impianto FER: "dissenso costruttivo" può portare a diniego autorizzazione
È pienamente legittimo il modus operandi di un'autorità amministrativa che, dopo aver esaminato più volte il progetto di un impianto FER opportunamente modificato, ritenga comunque di continuare ad esprimere un parere negativo sull'opera.
Con sentenza n. 243 del 19 marzo 2021, il Tar Marche ha respinto il ricorso di un'azienda che si era vista negare l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto eolico, a causa del parere negativo della Soprintendenza.
Quest'ultima, infatti, pur avendo attentamente esaminato le diverse varianti progettuali che l'impresa nel corso dell'iter procedimentale aveva via via apportato al progetto iniziale, alla fine ha comunque ritenuto non tollerabile l'impatto visivo degli aereogeneratori.
Secondo i giudici, nel caso di specie non può essere affermato — come invece sostenuto dalla ricorrente — che le amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo (e che nutrano dubbi in merito alla compatibilità ambientale o paesaggistica del progetto) abbiano derogato all'obbligo di esprimere un "dissenso costruttivo".
"Dissenso costruttivo", infatti, non significa affatto che alla fine il progetto debba comunque essere assentito. Questo concetto — specificano i giudici — implica soltanto due cose. La prima, che l'autorità amministrativa competente in relazione ad uno dei profili interessati dal progetto deve indicare, se possibile, quali sono a suo parere le modifiche progettuali che potrebbero rendere l'opera compatibile con i vincoli esistenti. La seconda, che le autorità coinvolte nel procedimento sono obbligate a riesaminare il progetto opportunamente modificato.
E nel caso di specie, il progetto era stato esaminato da tutte le amministrazioni interessate per ben tre volte; fatto, questo, che secondo il Tar soddisfa pienamente le esigenze sottese al "dissenso costruttivo".
Pagine correlate
-
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)