Fondo Kyoto, ecco i criteri per i finanziamenti a tasso agevolato
È stato pubblicato in GU il decreto recante "Criteri e modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi di efficienza energetica e di efficientamento e risparmio idrico su edifici pubblici".
Si tratta del Dm Ambiente 11 febbraio 2021, che va ad attuare quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 91/2014 (decreto "Competitività"), dando una nuova veste al vecchio "Fondo rotativo per Kyoto".
Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dal decreto i soggetti pubblici proprietari degli immobili oggetto di intervento (oppure che hanno semplicemente in uso i medesimi immobili), con riferimento alle seguenti strutture: immobili destinati all'istruzione scolastica, impianti sportivi, edifici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari.
A questi soggetti andrà l'80% dei complessivi 200 milioni di euro stanziati per l'iniziativa; il restante 20% sarà a beneficio dei fondi d'investimento immobiliari chiusi promossi o partecipati da Regioni, Provincie, Comuni, che potranno beneficiarne limitatamente agli interventi sugli immobili destinati all'istruzione scolastica.
I progetti ammissibili a finanziamento coprono una vasta gamma di interventi: non solo l'efficientamento energetico e il risparmio idrico, ma anche interventi per la prevenzione sismica e per la bonifica dall'amianto.
I finanziamenti hanno la forma di prestiti di scopo, a rate semestrali, costanti, posticipate, con applicazione del tasso di interesse fisso stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009, ridotto del 50%.
Per la presentazione delle domande di ammissione, si dovrà attendere la pubblicazione di un apposito comunicato nella Gazzetta ufficiale.
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