Milano, 14 maggio 2021 - 12:02

Entrata in esercizio impianto FER: non basta la connessione alla rete elettrica

Affinchè un impianto possa considerarsi entrato in esercizio non è sufficiente la mera connessione alla rete elettrica, ma è indispensabile anche il completamento di tutte le ulteriori opere previste nel titolo autorizzativo.

Con sentenza n. 5512 dell'11 maggio 2021, il Tar Lazio ha bocciato il ricorso presentato da una società titolare di un impianto di produzione di energia rinnovabile da biogas di discarica, che si era vista rifiutare dal GSE il riconoscimento della qualifica IAFR (indispensabile ai fini dell'accesso agli incentivi).

La società aveva comunicato l'entrata in esercizio dell'impianto il 28 dicembre 2012, con il primo collegamento in parallelo con la rete elettrica, giusto in tempo per fruire dell'incentivazione maggiorata prevista dall'articolo 30 del Dm 6 luglio 2012. Secondo il GSE, però, al 28 dicembre 2012 non risultavano essere state completate tutte le opere oggetto d’autorizzazione, mancando all'appello ad esempio la sostituzione delle tubazioni di convogliamento dei gas e del gruppo motore-alternatore.

I giudici hanno dato ragione al GSE, ribadendo l'orientamento prevalente della giurisprudenza che ritiene indispensabile "conferire rilevanza, ad evidenti fini di certezza circa l’effettiva conclusione dei lavori, (...), a tutto quanto sia stato precisamente previsto nel progetto autorizzato, risultando quindi necessario il completamento di tutte le opere previste in progetto senza possibilità di distinguere, nell’ambito dell’assentito, tra opere (od elementi) necessari al funzionamento dell’impianto ed opere (od elementi) non essenziali, (...)".

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