Aree non idonee impianti FER: legittimo il Pear della Lombardia
Milano, 19 maggio 2021 - 15:34

Aree non idonee impianti FER: legittimo il Pear della Lombardia

Risulta del tutto legittima ed equilibrata la scelta effettuata dalla Regione Lombardia di differenziare divieti e limiti relativi all'installazione degli impianti FER, a seconda che si tratti di aree agricole di pregio o di altre aree agricole.

Con parere n. 843 dell'11 maggio 2021, il Consiglio di Stato ritiene debba essere respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un'azienda, che si era vista archiviare — dalla Provincia competente — l'istanza di screening per il progetto di un impianto fotovoltaico a terra da installarsi in un'area facente parte dei cosiddetti "ambiti agricoli strategici".

Secondo la ricorrente, Regione e Provincia hanno agito in maniera illegittima, respingendo l'istanza senza operare alcuna valutazione in concreto sulle reali caratteristiche del terreno sul quale l'impianto avrebbe dovuto sorgere. Analogamente a quanto previsto dalla disciplina nazionale (Dlgs 387/2003 e Dm 10 settembre 2010), l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non dovrebbe configurarsi come divieto preliminare e "non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela (...), né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela".

Questo — osserva il Consiglio di Stato — significa certamente il fatto che non è possibile vietare del tutto la realizzazione di determinati impianti FER in aree agricole; d'altra parte, però, non può anche significare che nelle aree agricole, con l'unica eccezione per quelle di pregio, non possa essere introdotto alcun limite o condizione alla realizzazione di tali impianti.

Per questo risultano perfettamente legittimi i provvedimenti regionali e provinciali impugnati, dal momento che — lungi dal prevedere una generale e indifferenziata non idoneità di tutte le aree agricole — si sono limitati a "graduare e diversificare in modo non irragionevole e non sproporzionato le diverse condizioni e limitazioni prevedendo, (...), limitazioni più severe e stringenti per le aree agricole di pregio, e limitazioni e condizioni meno impegnative e limitative per le altre aree agricole".