Impatti cumulativi Fer: diniego autorizzazione solo se ci sono indirizzi regionali
Non è legittimo negare l'autorizzazione ad un impianto a fonti rinnovabili sulla base della mancata valutazione sugli impatti cumulativi, se la Regione non ha legiferato in materia.
Con sentenza n. 4000 del 24 maggio 2021, il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso della Regione Puglia e confermato la pronuncia del Tar, che aveva considerato illegittimo il diniego dell'autorizzazione unica richiesta per un impianto fotovoltaico. Un diniego basato essenzialmente sulla scorta del parere negativo dell'Arpa Puglia, che rilevava come la documentazione relativa al progetto fosse carente dello studio sugli impatti cumulativi.
I giudici del Consiglio di Stato ricordano che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Dlgs n. 28/2011, è demandato alle Regioni e alle Province autonome il compito di adottare le direttive regionali in materia di impatti cumulativi nell'ambito del procedimento di Via. Direttive che però non erano ancora state adottate dalla Puglia nel momento in cui si svolgeva l'iter autorizzativo dell'impianto in questione.
Inoltre l'Arpa Puglia, che svolge essenzialmente funzioni di natura consultiva, in assenza dell'adozione delle direttive regionali in questione "non poteva (...) autonomamente esprimere le valutazioni rese con i pareri negativi e poste a base del diniego dell'autorizzazione unica."
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