Autorizzazioni Fer: tempistiche Via e Au non corrispondono
Milano, 14 giugno 2021 - 14:35

Autorizzazioni Fer: tempistiche Via e Au non corrispondono

Nell'ambito del procedimento di Via, l'eventuale proroga temporale concessa per le integrazioni documentali non si estende automaticamente al procedimento di autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003.

Con sentenza n. 4146 del 31 maggio 2021, il Consiglio di Stato si è espresso sul caso di un impianto eolico per il quale la Regione Basilicata aveva negato il rilascio dell'autorizzazione unica, con la motivazione che la società richiedente non avesse ottemperato alla richiesta di integrazioni documentali entro il termine richiesto dalla normativa.

La richiesta di integrazioni era dovuta alla circostanza che al progetto, dopo aver ricevuto parere favorevole di compatibilità ambientale da parte della Regione, fosse stata poi apportata una variante non essenziale.

Secondo i giudici, la proroga dei termini per le integrazioni documentali, disciplinata dall'articolo 27-bis del Dlgs 152/2006, si riferisce unicamente alla fase istruttoria del progetto nell'ambito del provvedimento autorizzativo unico regionale (Paur) e non si estende anche al procedimento di autorizzazione unica, che deve invece rispettare le proprie particolari tempistiche.

Inoltre, quanto disposto dall'articolo 27-bis si applica ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale iniziati alla data del 16 maggio 2017, mentre nel caso di specie a quella data la valutazione di impatto ambientale risultava già conclusa e consolidata.