FER e zone non vincolate, parere Soprintendenza non ostativo
Se l'impianto non ricade in zona vincolata (Dlgs 42/2004), la Regione può discostarsi dal parere negativo della Soprintendenza ma nel provvedimento autorizzativo deve darne adeguata motivazione.
Lo ha deciso il Tar Basilicata con la sentenza del 1° giugno 2021, n. 411, in merito alla procedura autorizzativa di un impianto fotovoltaico da realizzarsi in un’area in cui non ci sono né vincoli archeologici né paesaggistici (Dlgs 42/2004).
I giudici amministrativi ribadiscono che, in questi casi, il parere della Soprintendenza non è vincolante e, se negativo, non ostacola il rilascio della Via e dell'autorizzazione unica (articolo 12, Dlgs 387/2003).
Come si evince dalla sentenza e come previsto dalle Linee guida nazionali (Dlgs 387/2003), è nell’ambito della Conferenza di servizi che la Soprintendenza può esprimere la valutazione sulla compatibilità dell’impianto, a seguito della comunicazione effettuata dal proponente.
La Soprintendenza è infatti tenuta ad esprimersi rispetto ai valori archeologici e/o paesaggistici e, se la valutazione è negativa, può essere disattesa dal provvedimento regionale che chiude il procedimento ma solo se accompagnato da una congrua motivazione.
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