Eolico, mancata distanza tra aerogeneratori invalida titolo abilitativo
Milano, 6 luglio 2021 - 14:00

Eolico, mancata distanza tra aerogeneratori invalida titolo abilitativo

Se non si rispettano le distanze tra aerogeneratori, l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto può essere annullata dallo stesso ente che l'ha concessa.

Così si è espresso il Tar Calabria nella sentenza del 16 giugno 2021, n. 1243 decidendo in merito ad un impianto eolico realizzato a seguito di una comunicazione in regime di Pas (Procedura abilitativa semplificata ex articolo 6 del Dlgs 28/2011).

Nella documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione, era stato taciuto che l'impianto si trovasse a distanza inferiore da quella minima (prevista dalla Linee guida nazionali) rispetto a due aerogeneratori di un altro impianto.

La società proprietaria di quest’ultimo, ritenendo che la vicinanza tra gli aerogeneratori avrebbe arrecato pregiudizio alla produzione di energia elettrica del suo impianto, ha dunque sollecitato l'intervento del Comune che però non ha accolto la richiesta affermando che il titolo abilitativo si fosse già formato.

Di parere opposto sono, invece, i giudici secondo cui la società ricorrente ha legittimamente utilizzato l'unico strumento di tutela dei propri interessi riconosciutogli dal Legislatore. E cioè il potere sollecitatorio del Comune all'esercizio dei poteri inibitori e ripristinatori rispetto all'installazione dell'aerogeneratore. Secondo i giudici, pertanto, l'amministrazione avrebbe dovuto dare seguito alla richiesta, considerando adeguatamente la sussistenza dei presupposti per l'esercizio degli stessi poteri previsti dagli articoli 19, 21 e 21-nonies legge n. 241/1990.