Autorizzazioni impianti Fer, produzione biometano non è assimilabile a industria chimica
Milano, 12 luglio 2021 - 15:45

Autorizzazioni impianti Fer, produzione biometano non è assimilabile a industria chimica

Gli impianti che producono biometano con il procedimento di digestione anareobica di sottoprodotti non prevedono la Via, ma possono essere autorizzati con Au o Pas, a seconda della soglia di potenza.

Lo ha deciso il Tar Abruzzo con la sentenza n. 328 del 14 giugno 2021 in merito al ricorso di alcuni Comuni contro la Regione che, con autorizzazione unica ex articolo 12 del Dlgs 387/2003, ha dato il via libera alla costruzione e all’esercizio di un impianto per la produzione di biometano.

Nel processo di lavorazione dell’impianto in questione, che produce energia elettrica tramite biometano, vengono utilizzate sostanze organiche, sottoposte a un processo di trasformazione, che rientrano tra i sottoprodotti secondo le norme del Dlgs 152/2006. L’impianto pertanto non è stato assoggettato a Via, non utilizzando rifiuti e considerando che neppure lo stesso digestato — che deriva dal processo di produzione del biometano — è un rifiuto ma un sottoprodotto per l’utilizzazione agronomica.

Secondo i Giudici, è da escludere, infatti, l’assimilazione tra gli impianti che producono biometano con il processo di digestione anaerobica e i processi di fabbricazione dei prodotti chimici delle aziende chimiche.

Pertanto, per la costruzione e l’esercizio degli impianti di biometano, se la capacità produttiva supera i 500 Sm3/h, si deve seguire la procedura di Autorizzazione Unica. Al di sotto di queste soglie basta invece la Pas (Procedura abilitativa semplificata).