Monitoraggio Via, upgrade per Osservatori ambientali
Il Mite ha aggiornato dal 13/7/2021 le modalità di costituzione e funzionamento degli Osservatori ambientali, organi di supporto della P.a. per il monitoraggio delle prescrizioni dei progetti sottoposti a Via.
La modifica alla disciplina approvata con Dm 25 giugno 2021 si deve all'aggiornamento dell'articolo 28 del Dlgs 152/2006 (monitoraggio dei progetti autorizzati con valutazione di impatto ambientale) ad opera del Dl 76/2020 e del Dl 77/2021 al fine di fornire indirizzi omogenei alla competente Direzione generale del Ministero della transizione ecologica per la costituzione e il funzionamento degli Osservatori ambientali. La nuova disciplina abroga e sostituisce quella del Dm 13 agosto 2020, n. 175.
Gli Osservatori ambientali possono essere previsti nel decreto di compatibilità ambientale dell'opera autorizzata sentito il soggetto proponente, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica Via-Vas o della Commissione tecnica Pnrr-Pniec (la speciale Commissione Via per i progetti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale clima ed energia), nel caso si tratti di progetti di opere di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, e danno una mano all'Autorità competente per il monitoraggio e controllo delle "condizioni ambientali", cioè delle prescrizioni e adempimenti contenuti nel provvedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto autorizzato.
Documenti di riferimento
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Dm Transizione ecologica 25 giugno 2021
Modalità di funzionamento degli Osservatori ambientali per il controllo e monitoraggio delle prescrizioni ambientali delle opere di competenza statale autorizzate con valutazione d'impatto ambientale (Via) - Articolo 28, Dlgs 152/2006
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Dm Ambiente 13 agosto 2020, n. 175
Modalità di funzionamento degli Osservatori ambientali per il controllo e il monitoraggio dell'esecuzione delle opere statali complesse sottoposte e valutazione di impatto ambientale (Via) - Articolo 28, Dlgs 152/2006
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Le imprese che svolgono attività a potenziale alto impatto sull'ambiente necessitano, per poter operare, di una particolare autorizzazione, denominata autorizzazione integrata ambientale (cd. "Aia"; derivante dalla normativa dell'Ue nota come "Integrated Pollution Prevention and Control - Ippc"). Le regole da osservare in materia sono in parte dettate dal Codice ambientale nazionale (il Dlgs 152/2006) in parte direttamente dall'Unione europea (che stabilisce le migliori tecniche disponibili da applicarsi direttamente ai singoli settori). Nel contributo, la panoramica della normativa di riferimento. Aggiornata alla rettifica della decisione sulle migliori tecniche disponibili (Bat/Mtd) per i grandi impianti di combustione pubblicata nel luglio 2025.
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Pnrr e riforme ambientali, check point attuazione
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede interventi anche in campo ambientale, sia attraverso riforme legislative che investimenti economici. Il Dossier affronta la prima tipologia di interventi, restituendo il punto sullo stato di attuazione delle riforme normative previste dal Pnrr. Aggiornato al nuovo cronoprogramma della Strategia nazionale per l'economia circolare del novembre 2025
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Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)
Approvato dal Parlamento italiano il 27 aprile 2021 e dal Governo nazionale il 29 aprile 2021 - Approvato dal Consiglio Ue con decisione di esecuzione il 13 luglio 2021 - Aggiornato in base alle successive decisioni Ue