Impianto idroelettrico, le associazioni ricorrono al giudice sbagliato
La controversia sulla proroga della Via per la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico va sottoposta al Tribunale superiore per le acque pubbliche e non al Tar.
Così la sentenza del 5 luglio 2021, n. 486 del Tar Basilicata a cui si erano rivolte alcune Associazioni ambientaliste, impugnando la delibera regionale che concedeva un'ulteriore proroga dei termini di validità del giudizio di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto idroelettrico. Nel 2013 era stata infatti rilasciata l'autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto sopra un torrente, con potenza pari a 987kW, esprimendo anche il giudizio favorevole di compatibilità ambientale e il parere di valutazione di incidenza con le prescrizioni formulate dal Comitato tecnico regionale ambientale.
Nel 2019, dopo che l'autorizzazione orginaria era stata volturata a favore di una nuova società, veniva chiesta e concessa una prima proroga di 18 mesi del periodo di validità della Via a cui seguiva una proroga di altri 18 mesi con decorrenza dalla comunicazione della data di ripresa dei lavori.
Proprio quest'ultimo provvedimento dilatorio veniva impugnato dalle Associazioni di tutela ambientale che erroneamente si rivolgevano al Tribunale amministrativo invece che al Giudice speciale.
La proroga della validità della Via incide sia sull'utilizzazione e captazione di un corso d’acqua per la produzione di energia elettrica che sulla corretta localizzazione dell’impianto sulle sponde della fonte idrica, sussiste pertanto la giurisdizione del Tribunale superiore per le acque pubbliche.
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