Fotovoltaico, illegittimo limite potenza in aree rurali e diverso iter autorizzativo
Incostituzionali alcune misure previste dal legislatore toscano per il fotovoltaico. Si tratta del limite di 8.000 kW per gli impianti da installare nelle aree rurali e il diverso iter procedurale per quelli superiori a 1.000 kW.
La Corte Costituzionale, con la sentenza del 30 luglio 2021, n. 177, ha dichiarato l’illegittimità di alcuni articoli della Lr Toscana n. 82/2020, con cui la Regione ha introdotto il limite di potenza massima di 8.000 kW per ciascun impianto fotovoltaico da realizzarsi a terra nelle aree rurali. La Regione, imponendo su queste aree un divieto generico d'installazione per tutti gli impianti di potenza superiore a quella definita normativamente, si è posta dunque in contrasto con la normativa quadro e con le Linee guida nazionali. Spetta infatti all'atto di pianificazione territoriale, che contiene criteri precisi, l’esclusione di determinate aree attraverso un procedimento autorizzativo che bilanci gli interessi coinvolti e il principio, di derivazione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili.
È, altresì, illegittimo l'iter procedurale, previsto dalla Lr 82/2020 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1.000 chilowatt elettrici. A differenza della disciplina statale, la legge regionale chiede che l'autorizzazione unica venga rilasciata previa intesa con il comune o i comuni il cui territorio è interessato all'installazione dell'impianto. A parere dei Giudici, si tratta di un aggravio procedimentale rispetto all'ordinaria Conferenza dei servizi, che è in linea con la semplificazione e la razionalizzazione insite nel procedimento di Autorizzazione unica.
Pagine correlate
-
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
-
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
-
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)