Biometano, idoneità aree nel Piano regionale rifiuti
Milano, 26 agosto 2021 - 16:15

Biometano, idoneità aree nel Piano regionale rifiuti

I criteri localizzativi per gli impianti Fer non valgono per quelli alimentati da rifiuti. Si applicano, invece, i criteri del Programma regionale e Piano provinciale rifiuti.

Lo stabilisce il Tar Lombardia nella sentenza del 26 luglio 2021, n. 1826, decidendo in merito ai criteri localizzativi da applicare a un impianto per la produzione di biometano alimentato da Forsu (frazione organica rifiuto solido urbano).

I Giudici amministrativi osservano che i criteri di localizzazione previsti per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non sono applicabili agli impianti di produzione di energia alimentati, anche parzialmente, da rifiuti. In questi casi si deve fare riferimento ai criteri del Programma regionale e ai Piani provinciali di gestione dei rifiuti, come previsto dal Dlgs 387/2010 e dal Dlgs 152/2006.

Inoltre, non è necessario eseguire neppure la valutazione di incidenza (direttiva 92/43/Cee — direttiva habitat), prevista solo se l'intervento da realizzarsi avesse avuto ripercussioni ambientali negative su un'area protetta. Ma il progetto impiantistico in esame non ricade in un’area protetta (ai sensi della direttiva citata), né in area attigua.