Biometano, localizzazione impianti per tipologie differenti
È legittima la localizzazione dell'impianto di digestione anaerobica di Forsu in zona agricola, come previsto dal Programma provinciale di gestione rifiuti che individua criteri differenti per gli impianti termici.
Lo ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza del 13 agosto 2021 n. 5876 in merito alla realizzazione e all'esercizio di un impianto per la produzione di biometano e compost, derivante dalla digestione anaerobica della Forsu (frazione organica rifiuto solido urbano), in zona territoriale omogenea agricola nel torinese. A questa tipologia di impianti non si applica il criterio, del Programma provinciale di gestione dei rifiuti, che esclude la localizzazione nelle "aree a destinazione diversa da industriale, artigianale, produttiva" degli impianti di trattamento termico, di trattamento di rifiuti industriali e a tecnologia complessa.
L'impianto in questione, alimentato da biomasse, rientra infatti tra gli impianti di produzione di energia (biometano) da biomasse che, a norma del Dlgs 28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.
Non è un criterio localizzativo escludente neppure l’ubicazione dell’impianto a distanza inferiore a 500 metri (limite area residenziale fissato dal Ppgr) da un nucleo abitativo esistente in area a destinazione produttiva e dunque impropria. Tale vicinanza rileva piuttosto ai fini dell'impatto odorigeno derivante dall’inserimento territoriale degli impianti come quello in esame. Ma confrontando i valori delle concentrazioni odorigene rilevate all’interno e all’esterno della fascia residenziale, l’impatto stimato del progetto non è maggiore o diverso.
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