Revamping impianto trigenerazione, no all'IVA agevolata
L'ammodernamento di un impianto di trigenerazione non può usufruire dell'IVA agevolata del 10%, perché trattasi di manutenzione straordinaria e non di costruzione ex novo.
Questo, in sintesi, quanto dichiarato dall'Agenzia delle entrate nella Risposta 8 ottobre 2021, n. 692. La questione analizzata riguarda il revamping di un impianto costituito da una centrale di trigenerazione, che produce energia elettrica, termica e frigorifera per un'azienda. Lo stesso impianto, attraverso una rete di teleriscaldamento, fornisce calore a una società che gestisce la fornitura per il riscaldamento di un quartiere limitrofo all'impianto; infine, fornisce anche acqua calda e refrigerata ad un'altra utenza minore.
L'ammodernamento dell'impianto consiste nel rinnovamento e potenziamento della centrale adibita alla produzione di energia elettrica, termica e frigorifera, sostituendo i tre cogeneratori e dei due gruppi frigoriferi ad assorbimento.
La società che deve effettuare il revamping, chiede all'Agenzia delle entrate se questo tipo di intervento può accedere all'IVA agevolata del 10%, così come disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (anche noto come "decreto IVA").
La risposta è negativa: l'IVA del 10% non si può applicare perché l'intervento non riguarda una nuova unità di cogenerazione abbinata a rete di teleriscaldamento, ma consiste nella sostituzione di alcuni componenti dello stesso impianto.
Inoltre, anche se i lavori sono effettuati nell'ambito di un ampliamento del precedente impianto, non possono definirsi come interventi di costruzione ex novo di un nuovo impianto, ma rientrano nella categoria degli interventi di manutenzione straordinaria. E tali interventi non rientrano nell'ambito di applicabilità del "decreto IVA".
L'Agenzia precisa anche, che gli interventi di recupero che possono fruire dell'aliquota IVA agevolata sono quelli di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, come prevsito dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). Ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria si applica, invece, l'aliquota IVA nella misura ordinaria.
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in Nextville (Osservatorio di Normativa energetica)