Impianti a biomassa, necessario valutare sempre la compatibilità
Milano, 25 ottobre 2021 - 09:00

Impianti a biomassa, necessario valutare sempre la compatibilità

La compatibilità ex lege degli impianti di biogas con qualsiasi destinazione dei terreni non comporta l'automaticità dell’autorizzazione, ma richiede una valutazione in concreto.

Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza del 27 settembre 2021, n. 6473 in merito alla realizzazione di un impianto di compostaggio e digestione anaerobica, finalizzata alla produzione di biogas per alimentare un impianto a biomasse di potenza pari a 999 kW.

Per i Giudici, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha legittimamente deciso che non vi fossero le condizioni per la prosecuzione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, esprimendo dunque il diniego alla costruzione dell'impianto.

Il terreno individuato per il progetto si trova su un'area sottoposta al vincolo previsto dal Piano territoriale paesaggistico che impone il divieto di erigere nuove costruzioni, aprire strade ed operare trasformazioni alla morfologia dei luoghi per un raggio di 500 metri.

Nonostante l'intervento in esame, progettato a 200 metri da un'area classificata come "paesaggio naturale agrario", rientri tra quelli che il legislatore considera compatibili con qualsiasi destinazione dei terreni, l'autorizzazione non è automatica.  Ma è necessaria una valutazione di compatibilità in concreto con il sito.

Nella specie l'organo governativo, a differenza dell'amministrazione regionale che era per la realizzazione dell'impianto, ha ritenuto che prevalesse l'interesse alla tutela del paesaggio, e dell'utilizzazione archeologica e turistica dell'area.

A nulla rileva che l'opera in questione sia di pubblica utilità, indifferibile ed urgente, in grado sia di soddisfare circa il 10% dell'attuale fabbisogno di trattamento di rifiuti organici della Regione Lazio e produrre energia elettrica dallo smaltimento di tali rifiuti.