Impianto a biomasse, Pas richiede la compatibilità
Verificata l'incompatibilità urbanistica dell'impianto di biomassa, il Comune ha legittimamente negato la procedura abilitativa semplificata.
Lo ha deciso il Consiglio di Stato nella sentenza del 3 novembre 2021, n. 7357. Oggetto del contendere è stata la realizzazione di un impianto a biomassa, funzionale al riscaldamento delle serre di proprietà di un'azienda agricola e alla produzione di energia elettrica in assetto di cessione alla rete.
Secondo il parere dei Giudici, il Comune preposto al rilascio dell'autorizzazione, ha legittimamente negato la Pas. Il progetto, infatti, non rientra nella "manutenzione straordinaria" in quanto prevede l'alterazione dei volumi e le superfici della singola unità immobiliare in cui l'impianto doveva essere allocato. A tal proposito, ricordiamo che, secondo quanto stabilito dal Testo unico sull'edilizia (Dpr 380/2001), la realizzazione di centrali alimentate a biomasse costituisce un intervento di manutenzione straordinaria, a condizione che non alteri i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comporti modifiche delle destinazioni di uso.
Inoltre, un presupposto indispensabile per il rilascio della Pas è la compatibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento, la cui verifica rientra nella competenza del Comune (a norma del Dlgs 28/2011).
A nulla rileva, infine, la tesi del ricorrente secondo cui il regolamento edilizio comunale colloca nella "manutenzione straordinaria" gli impianti a fonti rinnovabili. Infatti, come precisato dai Giudici, il regolamento, essendo una fonte normativa secondaria, non può modificare il Dpr 380/2001 e la previsione sugli impianti Fer può essere considerata con una funzione limitata e specificativa.
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