Milano, 11 novembre 2021 - 15:04

Dragaggi, nuove regole per riutilizzo materiali

Dal 10 novembre 2021 le autorità competenti possono "autorizzare il riutilizzo del materiale derivante dall'escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere" in ambienti terrestri o marino-costieri anche per singola frazione granulometrica.

La novità è stabilita dai nuovi commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 184-quater (Utilizzo dei materiali di dragaggio) del Dlgs 152/2006, introdotti nel "Codice ambientale", con decorrenza 10 novembre 2021, ad opera della legge 156/2021 di conversione del Dl 121/2021 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e di sicurezza delle infrastrutture).

Le disposizioni in questione, al fine di promuovere investimenti a favore di progetti di economia circolare, favorire l'innovazione tecnologica e garantire la sicurezza del trasporto marittimo, consentono alle amministrazioni competenti di "autorizzare il riutilizzo" dei materiali derivanti dall'escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere — previa caratterizzazione, eventualmente anche per singole frazioni granulometriche, condotta nel rispetto dell'articolo 109 (Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo) del Dlgs 152/2006 e dell'articolo 5 (Piano regolatore portuale) della legge 84/1994, come novellato dalla stessa legge 156/2021 — in ambienti terrestri e marino-costieri "anche per singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici".

La disciplina si applica fatte salve le ulteriori specificazioni tecniche definite dal Mite che, entro l'8 febbraio 2022, dovrà adottare tramite decreto le norme tecniche che disciplinino le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili.

Documenti di riferimento