Dragaggi, nuove regole per riutilizzo materiali
Dal 10 novembre 2021 le autorità competenti possono "autorizzare il riutilizzo del materiale derivante dall'escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere" in ambienti terrestri o marino-costieri anche per singola frazione granulometrica.
La novità è stabilita dai nuovi commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 184-quater (Utilizzo dei materiali di dragaggio) del Dlgs 152/2006, introdotti nel "Codice ambientale", con decorrenza 10 novembre 2021, ad opera della legge 156/2021 di conversione del Dl 121/2021 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e di sicurezza delle infrastrutture).
Le disposizioni in questione, al fine di promuovere investimenti a favore di progetti di economia circolare, favorire l'innovazione tecnologica e garantire la sicurezza del trasporto marittimo, consentono alle amministrazioni competenti di "autorizzare il riutilizzo" dei materiali derivanti dall'escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere — previa caratterizzazione, eventualmente anche per singole frazioni granulometriche, condotta nel rispetto dell'articolo 109 (Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo) del Dlgs 152/2006 e dell'articolo 5 (Piano regolatore portuale) della legge 84/1994, come novellato dalla stessa legge 156/2021 — in ambienti terrestri e marino-costieri "anche per singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici".
La disciplina si applica fatte salve le ulteriori specificazioni tecniche definite dal Mite che, entro l'8 febbraio 2022, dovrà adottare tramite decreto le norme tecniche che disciplinino le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili.
Documenti di riferimento
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Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale - Conversione in legge, con modificazioni, del Dl 121/2021 - Modifiche al "Codice della strada" e al Dlgs 286/2005 sull'attività di autotrasportatore - Modifiche al Dlgs 53/2011 sulla sicurezza delle navi - Infrastrutture energetiche regionali - Pianificazione settore idrico - Modifiche al Dlgs 152/2006, Parte III (acque) e IV (rifiuti)
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Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale - Stralcio - Modifiche al Codice della strada e al Dlgs 286/2005 sull'attività di autotrasportatore, - Modifiche al Dlgs 53/2011 sulla sicurezza delle navi - Infrastrutture energetiche regionali - Pianificazione settore idrico - Modifiche al Dlgs 152/2006, Parte III (acque) e IV (rifiuti) -
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE IV
Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE III
Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
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Riordino della legislazione in materia portuale
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Codice ambientale (Dlgs 152/2006 e provvedimenti satellite)
Lo spazio dedicato al decreto nazionale di riferimento, e provvedimenti attuativi, in materia di: valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, difesa del suolo, tutela delle acque, gestione dei rifiuti, imballaggi, bonifica dei siti contaminati, riduzione dell'inquinamento atmosferico, risarcimento dei danni ambientali. Con percorsi ragionati su provvedimenti attuativi ed altra documentazione di immediato interesse