Milano, 12 novembre 2021 - 11:26

Superbonus 110% e altri incentivi, stretta cui controlli antifrode

In vigore dal 12 novembre 2021 il Dl 157/2021 con la stretta sui controlli fiscali sulle modalità di fruizione del "Superbonus 110%" e di altre misure fiscali in materia energetica ex Dl 34/2020.

Il particolare il provvedimento modifica l'articolo 119 del Dl 34/2020 relativo alle detrazioni fiscali previste per gli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio, al miglioramento dell'efficienza energetica, all'adozione di misure antisismiche, al restauro delle facciate nonché relativi alla installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Con la modifica, per evitare comportamenti fraudolenti, il Dl 157/2021 estende l'obbligo del visto di conformità anche ai casi in cui la cessione del credito o lo sconto in fattura relativo al "Superbonus 110%" vengano utilizzati dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Prima dell'intervento normativo il visto era richiesto solo nel caso di opzione, in luogo della fruizione diretta del "Superbonus 110%", per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Fa eccezione il caso in cui la dichiarazione dei redditi stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta. Il Dl 157/2021 ha previsto l'obbligo per il visto di conformità anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al "Superbonus 110%". Il visto di conformità è un'attestazione compilata da un professionista con la quale si procede ad un controllo formale sulle dichiarazioni fiscali che dà conto della correttezza e corrispondenza tra la dichiarazione dei redditi e gli effettivi documenti contabili e fiscali relativi all'attività.

Documenti di riferimento