Aee, Commissione Ue allarga deroghe all'uso di ftalati
La Commissione europea ha allargato le deroghe al divieto dell'uso ai sensi della direttiva Aee 2011/65/Ue di determinati ftalati in alcuni dispositivi medici.
Con tre direttive (2021/1978/Ue, 2021/1979/Ue e 2021/1980/Ue) la Commissione europea ha disposto la deroga all'uso di determinate sostanze pericolose in alcuni dispositivi dispositivi medici, modificando l'allegato IV alla direttiva 2011/65/Ue che dispone le esenzioni al divieto dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Tutte le deroghe disposte si applicano retroattivamente dal 21 luglio 2021.
La prima deroga ex direttiva 2021/1978/Ue (fino al 21 luglio 2028) riguarda l'uso di bis(2-etilesil) ftalato (Dehp), butil benzil ftalato (Bbp), dibutil ftalato (Dbp) e diisobutil ftalato (Dibp) nei pezzi di ricambio recuperati da e utilizzati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici. La seconda deroga ex direttiva 2021/1979/Ue (fino al 1° gennaio 2024) riguarda l'uso del bis(2-etilesil) ftalato (Dehp) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per la risonanza magnetica per immagini (Rmi), mentre la terza deroga ex direttiva 2021/1980/Ue (fino al 21 luglio 2028) riguarda l'uso di ftalato di bis(2-etilesil) (Dehp) negli elettrodi iono-selettivi per l'analisi dei fluidi corporei umani e/o dei fluidi di dialisi.
Documenti di riferimento
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Direttiva Commissione Ue 2021/1979/Ue
Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) - Modifica dell'allegato IV della direttiva n. 2011/65/Ue per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del bis(2-etilesil) ftalato (Dehp) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per la risonanza magnetica per immagini (Rmi)
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Direttiva Commissione Ue 2021/1978/Ue
Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) - Modifica dell'allegato IV direttiva 2011/65/Ue per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di bis(2-etilesil) ftalato (Dehp), butil benzil ftalato (Bbp), dibutil ftalato (Dbp) e diisobutil ftalato (Dibp) nei pezzi di ricambio recuperati da e utilizzati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici
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Direttiva Commissione Ue 2021/1980/Ue
Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) - Modifica dell'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di ftalato di bis(2-etilesil) (Dehp) negli elettrodi iono-selettivi per l'analisi dei fluidi corporei umani e/o dei fluidi di dialisi
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Batterie/Pile/Accumulatori - Apparecchiature elettriche ed elettroniche
La normativa ambientale disciplina le varie fasi del ciclo di vita dei beni destinati ad immagazzinare e restituire energia. Le regole riguardano progettazione e fabbricazione a ridotto impatto ambientale di batterie, pile ed accumulatori, nonché la loro gestione come rifiuti una volta a fine vita. Analoghe norme sono previste per apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd. “Aee”) e relativi rifiuti (cd. “Raee”). Nell'area, il monitoraggio dell'evoluzione legislativa di interesse e la segnalazione delle novità.
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Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2011/65/Ue
Restrizione dell'uso di determinate sostante pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd. "Aee") - Abrogazione direttiva 2002/95/Ce