Fotovoltaico, l'impianto va valutato nella sua interezza
Per evitare frazionamenti artificiosi, l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto deve comprendere anche le infrastrutture necessarie per il suo collegamento alla rete.
Questa, in sintesi, la risposta del Ministero della Transizione ecologica fornita all'interpello della Regione Sardegna su cosa debba intendersi per "impianto" nell’ambito della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale degli impianti fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, per i quali, se localizzati nelle aree definite dal Dlgs 77/2021 è prevista la PAS (procedura abilitativa semplificata).
Più nello specifico, la Regione chiede se per "impianto" si debba intendere la sola area occupata dal campo fotovoltaico, normalmente delimitata da una recinzione, o anche le infrastrutture necessarie per il collegamento dell'impianto stesso alla rete elettrica.
Il Ministero, richiamando l'articolo 12 del Dlgs 387/2003, ha chiarito che l'impianto debba essere considerato tale nella sua interezza, e cioè includendo anche "gli interventi ad esso funzionalmente connessi e necessari per garantire il collegamento dell'impianto alla rete elettrica, nonché le opere che si sviluppano al di fuori del perimetro dello stesso campo fotovoltaico al fine di consentire la valutazione di eventuali impatti cumulativi".
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