Autorizzazione unica eolico, richiesta anche per opere di connessione alla rete
Rientrano nell'Autorizzazione unica la definizione del punto di connessione e la soluzione di allaccio alla rete elettrica, trattandosi di componenti sostanziali del progetto per cui è richiesta l'autorizzazione.
È la decisione del Consiglio di Stato, sentenza n. 7681 del 17 novembre 2021, in merito alla controversia sorta sulla procedura di autorizzazione per la realizzazione di impianti Fer con l'installazione di singole turbine eoliche.
A norma dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003, oggetto di autorizzazione unica non sono soltanto la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Vi rientrano anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, tra cui la definizione del punto di connessione e della soluzione di allaccio alla rete elettrica.
Pertanto, la previsione della Delibera regionale della Puglia, n. 35/2007, secondo cui bisogna aggiungere a corredo della domanda per la realizzazione e la conduzione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica, il progetto definitivo comprensivo degli “schemi utili alla definizione della connessione dell’impianto alla rete elettrica”, non è illegittima.
Per i giudici amministrativi si tratta inoltre di un onere che non può considerarsi un aggravio ingiustificato del procedimento e che è stato esplicitato anche nel Dm 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” ai sensi dell’articolo 12 citato.
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