Bonus edilizi, nuova circolare delle Entrate sul decreto Anti-frode
Pubblicata la Circolare dell'Agenzia delle entrate che fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle novità introdotte dal decreto Anti-frode, per il Superbonus e gli altri bonus edilizi.
Con la Circolare 29 novembre 2021, n. 16/E, l'Agenzia delle entrate vuole chiarire i numerosi dubbi esposti dagli operatori del settore, in merito all'applicazione del nuovo Dl 157/2021 (meglio noto come decreto Anti-frode), che ricordiamo, ha comportato l'estensione dell'obbligatorietà del visto di conformità e dell'asseverazione per usufruire dei bonus edilizi.
Fra le numerose precisazioni contenute nel documento segnaliamo:
Riguardo al Superbonus, viene precisato che l'obbligo del visto di conformità non è valido solo per le operazioni di sconto in fattura e cessione del credito, ma anche quando si vuole beneficiare della detrazione inserendola nella dichiarazione dei redditi.
Nella Circolare, viene anche chiarito che l'unica eccezione all'obbligatorietà del visto di conformità è costituita dal caso in cui il contribuente usufruisca delle detrazioni facendo ricorso all'utilizzo delle dichiarazioni precompilate predisposte dall'Agenzia (modello 730 o modello Redditi).
Inoltre, per quanto riguarda l'invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura o per le cessioni dei crediti, il decreto Anti-frode ha stabilito che: nel caso in cui emergano profili di rischio, l'Agenzia delle entrate può sospendere l'invio delle comunicazioni, per un periodo non superiore a trenta giorni.
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