Valutazione d'impatto ambientale, gli orientamenti Ue
L'Esecutivo Ue ha pubblicato una comunicazione sui principali concetti e principi della direttiva 2011/92/Ue riferiti, in particolare, alle modifiche e all'estensione dei progetti sottoposti a "Via" o "screening".
Secondo quanto si legge nella comunicazione pubblicata dalla Commissione europea sulla Guue del 3 dicembre 2021, l'applicazione corretta della direttiva Via alle modifiche e alle estensioni dei progetti – di cui al punto 24 dell'allegato I e al punto 13, lettera a), dell'allegato II — è "fondamentale" per l'attuazione complessiva della direttiva in questione.
A seguito delle numerose richieste di informazioni giunte da parte delle autorità nazionali competenti e di altri portatori di interessi, considerate le più recenti indicazioni giunte dalla Corte di Giustizia Ue in materia (in particolare la sentenza del 29 luglio 2019 nella causa C-411/17), l'Esecutivo Ue ha pertanto deciso di pubblicare degli "orientamenti" per descrivere i concetti e i principi previsti dalla direttiva Ue al fine di migliorarne l'attuazione, "mediante esempi contestualizzati degli obblighi derivanti da tale direttiva, la promozione di un approccio coerente e l'inquadramento delle disposizioni applicabili in materia di modifiche ed estensioni dei progetti". Gli Stati membri vengono comunque incoraggiati ad avviare, su base volontaria, un esercizio di analisi comparativa per quanto riguarda le modifiche e l’estensione dei progetti.
Nella comunicazione trova spazio anche un capitolo specifico dedicato al settore nucleare.
Documenti di riferimento
-
Codice ambientale (Dlgs 152/2006 e provvedimenti satellite)
Lo spazio dedicato al decreto nazionale di riferimento, e provvedimenti attuativi, in materia di: valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, difesa del suolo, tutela delle acque, gestione dei rifiuti, imballaggi, bonifica dei siti contaminati, riduzione dell'inquinamento atmosferico, risarcimento dei danni ambientali. Con percorsi ragionati su provvedimenti attuativi ed altra documentazione di immediato interesse
-
Le imprese che svolgono attività a potenziale alto impatto sull'ambiente necessitano, per poter operare, di una particolare autorizzazione, denominata autorizzazione integrata ambientale (cd. "Aia"; derivante dalla normativa dell'Ue nota come "Integrated Pollution Prevention and Control - Ippc"). Le regole da osservare in materia sono in parte dettate dal Codice ambientale nazionale (il Dlgs 152/2006) in parte direttamente dall'Unione europea (che stabilisce le migliori tecniche disponibili da applicarsi direttamente ai singoli settori). Nel contributo, la panoramica della normativa di riferimento. Aggiornata alla rettifica della decisione sulle migliori tecniche disponibili (Bat/Mtd) per i grandi impianti di combustione pubblicata nel luglio 2025.
-
Sentenza Corte di Giustizia Ue 29 luglio 2019, causa C-411/17
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 6, direttiva 92/43/Cee – Nozione di "progetto" – Valutazione delle incidenze sul sito interessato – Nozione di "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico" – Valutazione ambientale strategia - Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), direttiva 2011/92/Ue – Nozione di "progetto" – Articolo 2 e articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2011/92/Ue – Valutazione dell'impatto ambientale – Esenzione dalla valutazione
-
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE II
Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
-
Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2011/92/Ue
Valutazione impatto ambientale di progetti pubblici e privati - Abrogazione della direttiva 85/337/Cee
-
Comunicazione Commissione europea 3 dicembre 2021
Applicazione della direttiva 2011/92/Ue concernente la valutazione dell'impatto ambientale alle modifiche e all'estensione dei progetti